La risoluzione n. 60/E supera, così, quanto affermato solo poche settimane fa dalla circolare n. 24/E. L’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati – tipico intervento trainato del superbonus – fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro, distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo e che nulla ha a che fare con il limite di spesa previsto per il sismabonus. Assieme al fotovoltaico è frequente prevedere l’installazione di sistemi di accumulo integrati, per i quali il comma 6 prevede che l’agevolazione del 110% avvenga «con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo». Questa affermazione era stata tradotta dalla circolare n. 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo, nel senso che se la somma tra il paletto posto alle spese sostenute per l’impianto fotovoltaico (kwh di potenza x 2.400 ovvero x 1.600) e quelle per gli accumulatori (kwh di capacità x 1.000 euro) fosse stata superiore a 48mila euro, la parte eccedente non avrebbe avuto il superbonus. Dopo la risoluzione n. 60/E, è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori. Indirettamente, la risoluzione pare confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96mila euro di interventi antisismici, il quale, di norma, assorbe quello degli altri interventi di cui all’articolo 16-bis Tuir (risoluzione n. 147/E/2017) ma non quando il fotovoltaico rientra nell’articolo 119.
Così come sono cumulabili le spese per gli interventi da ecobonus e ovviamente quelli del bonus facciate.