Come anticipato ieri, nell’articolo “Amianto; Nuovi incentivi agli Enti Locali per la rimozione”, (link al titolo), la Giunta regionale ha approvato all’unanimità i nuovi criteri destinati all’assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione. Nel precedente articolo abbiamo descritto il valore del finanziamento e i criteri, mentre in questo elencheremo gli interventi ammessi e le modalità di valutazione.
Gli interventi
Le voci per cui saranno ammessi i finanziamenti sono le seguenti:
- Lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto, costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, oltre che di eventuali altri materiali rimossi nell’intervento, quali vecchi coppi, guaine, lane minerali, etc…
- Lavori e forniture per l’eventuale ripristino dei manufatti rimossi, nelle percentuali massime, rispetto alla spesa di rimozione, trasporto e smaltimento, pari a:
- 200% per coperture in cemento-amianto;
- 50% per altri manufatti contenenti amianto posti all’interno degli edifici (es. canne fumarie, tubazioni, vasche, ecc…);
- 100% per pavimenti in vinyl-amianto;
- 50% per manufatti in amianto friabile;
- Oneri della sicurezza ed amministrativi relativi all’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto e loro eventuale sostituzione (es. ponteggi, allestimento cantiere, predisposizione e presentazione piano di lavoro,…).
- Spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, predisposizione e presentazione piano di lavoro, contributi obbligatori dei professionisti, supporto al RUP, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive.
- IVA sulle voci di cui sopra.
La valutazione
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma informatica www.bandi.servizirl.it alla voce Bandi Online. Il procedimento di valutazione si concluderà entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, e seguirà come criteri la quantità dei manufatti contenenti amianto da rimuovere, l’indice di degrado (per le sole coperture), la sostituzione con pannelli fotovoltaici o solari-termici (per le sole coperture) e la presenza di una convenzione per la rimozione o lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze private (art. 2, comma 4-bis della l.r. n. 17/2003).
L’erogazione
Il totale del contributo assegnato verrà erogato successivamente all’esecuzione dei lavori di progetto e una volta acquisita tutta la documentazione attestante la regolare realizzazione dell’intervento di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, con annessa tutta la documentazione per la rendicontazione. Lo stesso sarà erogato tramite provvedimento del dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche in caso di inclusione dell’intervento in graduatoria tra i progetti finanziabili.