Ad incentivare la realizzazione di nuovi interventi presso i condomini, una modifica ad alcuni commi del decreto legislativo 59 del 2021 permetterà di prolungare i pagamenti per i lavori inerenti all’uso del SuperBonus.
Novità normative
A seguito della revisione dell’articolo 1 ai commi 3, 4 , 5 e 8 del suddetto Dl 59/21 nelle misure urgenti per il Fondo complementare al Pnrr (e in accordo all’articolo 1, comma 7 della legge 178/2021 che subordinava le prime proroghe del superbonus all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea), è prolungata al 30 giugno 2023 la scadenza per i lavori nelle ex Case Popolari, ma soprattutto il 31 dicembre 2022 diventa il termine ultimo per il pagamento dei lavori condominiali finanziati dal SuperBonus, senza l’obbligo dell’esecuzione di almeno il 60% degli interventi entro il mese di giugno.
Condomini
Considerate le difficoltà precedenti alla scelta del nuovo percorso di ristrutturazione per via dell’imposizione di un limite sui lavori abbastanza ristretto nelle sue tempistiche, l’annullamento del limite del 60% offre un maggior respiro e una migliore organizzazione degli interventi, soprattutto a fronte di una complicata reperibilità di manovalanza dovuta alle ristrettezze imposte dalla situazione sanitaria vigente che rende ulteriormente complicata l’apertura di nuovi ponteggi, la reperibilità di materiali e di manodopera specializzata. Tuttavia i lavori trainanti, per essere detraibili, dovranno essere eseguiti congiuntamente ai lavori trainati, ma solo questa combinazione può realizzare, nella maggior parte dei casi, il salto delle due classi energetiche necessarie per l’ottenimento del SuperBonus.
Palazzine da 2/4 unità immobiliari
Oltre a questo, viene confermato il termine per le persone fisiche proprietarie di palazzine da 2 a 4 unità immobiliari (quindi non espressamente condomini) sempre per tutto il 2022. Tuttavia, in questo caso permarrà l’obbligo alla realizzazione di almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno del prossimo anno. Simile procedura lascia ancora dubbi in merito alla sostanza in sé del limite, ovvero sui criteri di valutazione dei limiti per la soglia di raggiungimento del sessanta punti percentuali.
Villette unifamiliari
Invariato il limite di spesa al 30 giugno 2022 per i proprietari di villette unifamiliari o unità immobiliari autonomi e funzionali.